ACCESSO CIVICO
- ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico consiste nel diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto degli obblighi di pubblicazione prescritti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, qualora la pubblicazione sul sito istituzionale sia stata omessa o risulti incompleta.
Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione procede alla pubblicazione del documento, informazione o dato nella specifica sotto-sezione di Amministrazione Trasparente e ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ai fini della tutela del diritto di accesso civico, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’ art. 116 del d.lgs. n. 104/2010.
La richiesta non necessita di motivazione e non comporta alcun tipo di costo; deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.p.c.t.) presso il Consiglio regionale della Campania e consegnata e/o spedita anche in via telematica ai seguenti recapiti:
Consiglio regionale della Campania
Centro direzionale, is. F13
80143 - Napoli
protocollo@cr.campania.it
protocollo@pec.cr.campania.it
- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati o documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti dipendenti dalla tutela di interessi pubblici o privati, giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’ art. 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Il procedimento di accesso si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, in presenza di opposizione di eventuali controinteressati, provvede decorsi quindici giorni dalla comunicazione a questi dell’accoglimento dell’istanza.
In caso di diniego totale o parziale dell’ accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, ovvero, anche dopo l’esito del riesame, può presentare ricorso al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni.
Avverso la decisione dell’ Amministrazione o quella del R.p.c.t. a seguito di riesame, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’ art. 116 del d.lgs. n. 104/2010.
La richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione ed il rilascio dei dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per l’eventuale riproduzione su supporti materiali.
La richiesta può essere rivolta all’ ufficio che detiene i dati o documenti o all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico e consegnata e/o spedita anche in via telematica ai recapiti sopra indicati.
- REGISTRO DEGLI ACCESSI
Il registro degli accessi contiene le indicazioni essenziali relative alle istanze di accesso, documentale civico o generalizzato, presentate all’Amministrazione, conformemente alla delibera a.n.ac. n. 1309/2016.