COMUNICATO STAMPA DEL 18/09/2024 - Il Garante dei disabili della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo: "In aereo stop a costi extra per i posti accompagnatori di persone disabili e minori: il diritto allamobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso".

 

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Ryanair su supplementi di prezzo per chi accompagna e siede vicino a minori di 12 anni e persone con disabilità. Le compagnie aeree non devono applicare costi extra per la prenotazione di posti contigui da parte di accompagnatori di minori di 12 anni e di persone con disabilità: è quanto previsto dal provvedimento dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), e confermato dal Consiglio di Stato, che si è espresso, respingendo il ricorso di Ryanair. Dall’estate 2021 ENAC ha introdotto questa norma, la quale prevede che, senza dover pagare alcun supplemento, le compagnie aeree operanti in Italia debbano prevedere l'assegnazione gratuita dei posti a sedere ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Per le compagnie che non rispettassero tale divieto, le sanzioni previste vanno dai 10.000 ai 50.000 euro per ogni contestazione. I cittadini possono peraltro presentare segnalazioni all’ENAC utilizzando il modulo online “Segnalazione/Suggerimenti”, reperibile nella sezione Diritti dei Passeggeri del sito web dell’Ente. Ryanair aveva quindi presentato ricorso avverso la sentenza del TAR Lazio del novembre 2022, sostenendo che la normativa comunitaria non prevederebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompagnatore debba essere gratuita. Infatti, gli aspetti tariffari sarebbero rimessi, dalla normativa europea di settore, alla libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei, nel rispetto dell’art. 22 del Regolamento CE 1008/2008. Non è stato dello stesso avviso il Consiglio di Stato che ha respinto l’appello della compagnia low cost, ritenendo, come sostenuto da ENAC, che la sicurezza assicurata dalla vicinanza dell’accompagnatore non possa essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. Il tutto viene quindi ricondotto a una questione di sicurezza, assicurata in questo caso dalla vicinanza dell’accompagnatore, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo si dichiara soddisfatto per la pronuncia del Consiglio di Stato: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso.

Napoli, 18.09 .2024

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo