Funzioni
Al Garante per l'infanzia sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- d) esercita vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;
- e) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi socio-educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- f) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- g) segnala, alle amministrazioni pubbliche competenti, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico- sanitario, abitativo ed urbanistico;
- h) collabora, in collegamento con l’osservatorio regionale per l’infanzia, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi all’infanzia e adolescenza in ambito regionale;
- i) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se sussistono fattori di rischio;
- l) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stes- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 7 AGOSTO 2006 sa, allo scopo di segnalare alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- m) promuove e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
- n) collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica d’intesa con il competente assessorato regionale al fine di pervenire alla previsione obbligatoria nei piani regolatori generali di aree esclusivamente destinate al gioco per l’infanzia e l’adolescenza;
- o) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;