INFORMAZIONI DELLE MISURE PREMIALI ED ECCEZIONALI CONCESSE AI DETENUTI CAMPANI A SEGUITO DEL DECRETO RISTORI (27 OTTOBRE 2020- 31 GENNAIO 2021)

 
Nella mia funzione di Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche con la collaborazione delle Direzioni degli istituti penitenziari insistenti sul territorio regionale, ho fotografato l’incidenza che i provvedimenti normativi, disposti dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, hanno avuto sulla sorte di quanti vivono all’interno delle mura carcerarie per ragioni lavorative ovvero perché destinatari di provvedimenti giurisdizionali. Senza entrare nel merito di sterili censure circa la normativa sopravvenuta, incidente in modo esiguo sulla deflazione del sovraffollamento carcerario e sulle istanze di tutela di diritto alla salute, particolare plauso va riconosciuto alle componenti della magistratura, della cautela e della sorveglianza, che, facendo proprie scelte di politica criminale permeate dal favor rei, si sono determinate ad adottare provvedimenti che, anche se solo in filigrana, si preoccupassero dei rischi epidemiologici derivanti dalla situazione sanitaria nazionale. Pur dovendo fare i conti con una legislazione inidonea a semplificare gli istituti di settore, il Tribunale per i giudici ‘de libertate, le Corti d’appello per la magistratura di sorveglianza e la Procura Generale per le misure cautelari si sono fatte carico di dare istruzioni finalizzate ad una maggiore benevolenza per strumenti premiali tradizionali come il differimento della pena, la rivalutazione delle esigenze cautelari comparate alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito e l’ampliamento della sospensione dell’esecuzione della pena. Più specificamente, l’analisi ha avuto ad oggetto la concessione delle misure premiali ed eccezionali in materia di esecuzione penitenziaria previste dal Decreto-Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto-Legge n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 con particolare riferimento al numero di condannati cui siano già stati concessi i permessi premio, al numero di ristretti con fine pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, che abbiano potuto beneficiare dell’esecuzione presso il domicilio in quanto non condannati per reati definiti come ostativi, grazie anche all’applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici, nonché a quanti, gravemente ammalati, abbiano beneficiato del differimento dell’esecuzione della pena, di coloro che senza fissa dimora abbiano lasciato gli istituti di pena infine, più genericamente, il numero delle istanze presentate alla Magistratura di Sorveglianza. Il grafico riporta i dati che si riferiscono ai 15 istituti per detenuti adulti comprensivo del totale, nonché singole voci inerenti al carcere militare e ai 2 istituti per minorenni e che sono significativi della concessione delle misure premiali ed eccezionali in materia di esecuzione penitenziaria così come previsto, da ultimo, dal “Decreto Ristori” la cui operatività è stata prorogata al 31 gennaio 2021.
tabella art 11 02 2021