Cosa fa

 
Il Garante, al fine di garantire i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 
e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, all’assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.