Testo Unificato “Nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei Consorzi di Bonifica"- il Testo unificato, frutto delle proposte di legge presentate dai consiglieri Corrado Matera (gruppo misto), Maurizio Petracca (Pd), Bruna Fiola,Gennaro Oliviero,Erasmo Mortaruolo,Loredana Raia (Pd), rappresenta una legge di “sistema” nel settore che va ad abrogare l’attuale Legge regionale 25 febbraio 2025 n. 4 (“Nuove norme in materia di bonifica integrale”) e a dettare una nuova disciplina delle attività di bonifica integrale, finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale. attraverso i Consorzi di bonifica, deputati alla sicurezza idraulica, alla manutenzione del territorio, alla provvista e razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, alla conservazione, difesa del suolo, valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.
Al fine di garantire una valida dimensione gestionale e assicurare la funzionalità operativa dei Consorzi, nonché l’economicità ed adeguata partecipazione dei consorziati, il testo unificato riordina i consorzi di bonifica come segue: “Volturno-Garigliano”, “Medio Volturno-Calore”, “Paestum”, “Sarno”, “Sele”, “Alento”, “Ufita”, “Tanagro”; su ciascun comprensorio opera un Consorzio di bonifica oppure più Consorzi coordinati da un Consorzio di 2° grado; per ciascun comprensorio, i Consorzi definiscono un Piano comprensoriale di bonifica e tutela del territorio che prevede: 1) le azioni per la valorizzazione e l’impiego della risorsa idrica, la difesa idraulica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo, da realizzare con i finanziamenti regionali. Il testo unifica prevede, altresì, la natura e l’ordinamento giuridico dei Consorzi, stabilendo che di essi fanno parte come consorziati obbligatori contribuenti i proprietari di immobili in quanto traggono beneficio dalle attività dei Consorzi ovvero: presidio idrogeologico, natura idraulica, disponibilità irrigua, scarico; e disciplina il procedimento elettorale degli Organi, che sono: Assemblea dei consorziati, Consiglio dei delegati, Comitato esecutivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti. Il Testo unificato quantifica gli oneri finanziari derivanti dallo stesso in euro 40 milioni annui a valere sulle risorse stanziate nel Bilancio 2025/2027.
Il Testo Unificato giunge in Aula con il voto favorevole della maggioranza delle forze politiche presenti nelle competenti Commissioni, e l’astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle.
Sarà relatore in Consiglio il Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Giovanni Zannini (De Luca Presidente).
-Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania. Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 240 del 29 agosto 2024 – Il Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture di supporto agli organi interni di indirizzo politico del Consiglio Regionale della Campania secondo l’art, 38 dello Statuto della Regione Campania ed in coordinamento con il Decreto Legislativo 165/2001 e con l’art. 3 del Decreto legge 44/2023.
Relatore in Consiglio del Regolmento sarà il Presidente della I Commissione consiliare permanente (Ordinamento della Regione), Giuseppe Sommese (Azione).
-Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2023, n. 14. Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan" - La proposta di legge, ad in iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (IV), che ne sarà relatore in Aula, introduce una modifica dell’5 della Legge regionale n. 14 del 5 luglio 2023 per quanto riguarda l’affidamento della gestione delle aree destinate alla sosta di caravan e autocaravan, prevedendo che: i Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante la sottoscrizione di accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa; i soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea. Inoltre, la modifica legislativa prevede che i Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile.
-Proposta di legge “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale” - la proposta di legge, ad iniziativa del consigliere regionale Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), che ne sarà relatore in Consiglio, si pone l'obiettivo di definire l’applicazione, relativamente a ruoli, procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale, di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso al “suicidio medicalmente assistito”, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso “Antoniani/Cappato n. 242/2029, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art.580 del Codice Penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una Struttura pubblica del SSN, previo parere del Comitato etico territorialmente competente".
Alla luce di ciò, la proposta di legge stabilisce che la Regione Campania garantisce la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendere al suicidio medicalmente assistito, e ne fissa i requisiti
a)persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che le stesse reputano intollerabili; b) tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco.
La presenta di tali requisiti viene valutata da una Commissione medica multidisciplinare permanente, che la proposta di legge prevede venga istituita dalle Aziende sanitarie regionali, e composta da: un medico palliativista; un medico neurologo; un medico psichiatra; un medico anestetista; un infermiere; uno psicologo.
Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti si conclude entro il termine complessivo di venti giorni dalla presentazione dell’ istanza della persona interessata all’Azienda sanitaria competente per territorio; in caso di esito positivo del procedimento di verifica, l’ accesso al percorso finalizzato all’ autosomministrazione avviene nel termine di sette giorni dalla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
La proposta di legge prevede, altresì, che, in caso di rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa e di ogni altra soluzione praticabile ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la Commissione definisce, previo parere del Comitato etico territorialmente competente, le modalità per garantire alle persone in possesso di requisiti previste ed interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, la morte più rapida , indolore e dignitosa possibile.
Pertanto, le Asl forniscono il supporto tecnico e farmacologico nonché l’ assistenza medica per la preparazione all’ autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l’ hospice o, se richiesto, il proprio domicilio.
La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere, posticipare o annullare l’ erogazione del trattamento.
-Nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, di cui alla legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”).
Il Consiglio elegge i componenti della Consulta, la quale si compone di cinque membri, tra: professori universitari in materie giuridiche; magistrati anche in quiescenza; avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni. I singoli componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ovvero, a partire dalla sesta votazione, con votazione a maggioranza assoluta.
La Consulta di Garanzia Statutaria è organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania, con sede presso il Consiglio regionale; essa svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti.
Essa esercita le funzioni assegnate dall’articolo 57 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare: esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali; esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali; esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; delibera sull’ammissibilità dei referendum regionali.
-Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25
Il Consiglio elegge il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell’ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l’intera legislatura e non può essere rieletto
Napoli, 21 marzo 2025
Dott.ssa Gabriella Peluso
Responsabile Ufficio Stampa
Consiglio Regionale della Campania
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