Il Consiglio Regionale rappresenta il popolo della Regione; esercita poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione (art. 117 e 118 della Costituzione) , dallo Statuto, dalla Regione, dalle leggi e dai regolamenti.
Le leggi regionali hanno validità nel territorio regionale e riguardano tutte le materie che non sono esclusivamente attribuite allo Stato.
La formazione delle leggi richiede lo svolgimento di un procedimento cui si da il nome di iter legislativo, che si articola in 5 fasi:
- iniziativa;
- esame;
- approvazione;
- promulgazione;
- pubblicazione.
Tale procedimento richiede che un Progetto di Legge venga presentato da uno o più soggetti titolari dell'iniziativa legislativa e depositato presso la Segreteria Generale, che lo sottopone all'esame del Presidente del Consiglio Regionale.
Se il Progetto di Legge è presentato dall¿esecutivo (Giunta regionale), si definisce Disegno di Legge (art. 31 dello statuto della regione Campania); se è presentato da un singolo Consigliere Regionale o da più Consiglieri Regionali o da uno o più Gruppi Consiliari, si definisce Proposta di Legge; si definisce Proposta di Legge di iniziativa popolare un Progetto di Legge presentato e sottoscritto da un determinato numero di cittadini (10.000) residenti nella Regione come previsto dallo Statuto.
Il Presidente del Consiglio Regionale assegna i progetti alla o alle Commissioni Consiliari (art. 26 dello Statuto) permanenti competenti per materia . La Commissione promuove la consultazione di tutti gli Enti e/o le organizzazioni interessate (Fase di consultazione) ed esamina il Progetto di Legge e/o Disegno di Legge, in sede referente. In seguito all'esame la Commissione licenzia un testo, che deve poi essere esaminato dall'Assemblea del Consiglio.
Il Consiglio discute il testo procedendo alla votazione di ogni singolo articolo (art. 64 del regolamento interno) e alla votazione finale per appello nominale.
Durante questa fase è prevista l'eventuale presentazione di emandamenti al fine di aggiungere, cancellare o sostituire parti del testo.
Il testo approvato viene inviato dal Presidente del Consiglio Regionale al Presidente della giunta regionale ai fini della promulgazione (art. 121 cost.) e pubblicazione sul B.U.R.C. (art. 45 dello Statuto della Regione Campania). Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale qualora ritenga che la legge approvata dalla regione ecceda le competenze della regione (art. 127 della Costituzione).
Di seguito viene riportato lo schema dell'iter legislativo