Difensore Civico

Legge 15 maggio 1997, n. 127

"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997

Supplemento ordinario

Art. 16
(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali [1].

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

[1] Comma così modificato dall’art. 2, comma 27, Legge 16 giugno 1998, n. 191