Il progetto, si basa sul concetto di “open Government” poiché consente ai giovani di entrare in Consiglio regionale, conoscere di persona i processi decisionali tipici che caratterizzano l’assemblea legislativa e mettere in pratica le conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività didattica.
I discenti sono coordinati da uno o più docenti, che abbiano affrontato, nell’ambito di un progetto formativo, studi sul tema istituzionale o approfondito temi collegati all’attualità politico-regionale e sviluppato un lavoro di ricerca, da presentare come proposta di legge, accompagnata da una relazione introduttiva e suddivisa in articoli.
Nel corso della seduta consiliare gli studenti potranno rivolgere quesiti sulle tematiche più rilevanti della loro realtà di provenienza e su argomenti di maggiore interesse istituzionale; per rendere più proficuo il dibattito e per facilitare la partecipazione degli studenti, è opportuno che le domande siano mirate e predisposte preventivamente.
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania o suo delegato, successivamente all’approvazione della Legge con votazione elettronica, può farla propria e presentarla a sua firma alla Commissione pertinente per materia, avviando l’Iter legislativo per l’approvazione finale in Consiglio regionale.
Per la presentazione di una proposta di legge è necessario compilare il Format, seguendo le istruzioni in esso contenute. Lo stesso è scaricabile al link sotto riportato e deve essere inviato al Presidente del Consiglio regionale all’indirizzo presidente@cr.campania.it, entro e non oltre sette giorni prima dell’iniziativa.
FORMAT PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE
Per facilitare il compito dei docenti e degli studenti sulla scelta della materia oggetto della proposta di legge, si indicano brevi cenni sulla potestà legislativa della Regione Campania.
Potestà legislativa e soggetti titolari
La Costituzione della Repubblica italiana attribuisce, ai sensi dell’articolo 117, la potestà legislativa:
- allo Stato, che esercita la funzione legislativa esclusiva nelle materie elencate al comma 2 e detta i principi fondamentali nelle materie oggetto di legislazione concorrente;
- alle Regioni, che esercitano la potestà concorrente e quella residuale.
Potestà esclusiva dello Stato
Lo Stato esercita la potestà esclusiva - ossia può intervenire solo una legge statale - nell’elenco di materie contenuto nell’articolo 117, comma 2, della Costituzione:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117
Potestà concorrente e residuale delle Regioni
La potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, è, quindi, di due tipologie:
- a) concorrente, (art. 117, comma 3), ovvero nelle materie previste dalla Costituzione legiferano sia lo Stato (dettando i principi fondamentali) sia la Regione (con norme di dettaglio, nei limiti dei principi fondamentali dettati dallo Stato):
Comma 3
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. - b) residuale (art. 117, comma 4), che spetta in tutte le materie non espressamente riservata alla competenza dello Stato o alla legislazione concorrente:
Comma 4
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Proposta di legge al Parlamento
Nelle materie su cui la Regione non ha competenza alcuna può presentare una proposta di legge al Parlamento (Art. 121 comma 2 della Costituzione):
Comma 2
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-121